La Provincia, come ente territoriale, concorre:
a) alla programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
b) alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono mediante le attività dell'Osservatorio sociale provinciale di cui all'articolo 14;
c) all'analisi della domanda e dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
d) alla promozione e alla realizzazione, d'intesa con i Comuni, d'iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
e) alla progettazione e gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 67/1993, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);
f) alla definizione e all'attuazione dei Piani di zona, anche con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.
La Provincia esercita le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuove le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali.